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Società strumentali: sanzioni

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La sanzione per avere una società strumentale deve essere calcolata sulla differenza tra il contributo non versato dal socio e il contributo pagato dalla società.

Società strumentali: sanzioni

L'Agenzia delle Entrate svolge molte ispezioni su società di professionisti o artisti, poiché considera che molte di esse siano "strumentali" –si costituiscono solo affinché i profitti siano tassati nell'Imposta sulle Società (IS) e non nell'IRPEF, il cui tasso marginale è molto più alto–. In questi casi, l'Agenzia verifica chi dispone dei mezzi umani e materiali che consentono di fornire i servizi. Se la società è priva di struttura per farlo (o non la destina a tali servizi), è quando si considera che ci sia simulazione e che la società sia strumentale.

Quando l'Agenzia delle Entrate conclude che una società è strumentale, fa quanto segue:

  • Calcola il contributo dell'IRPEF del socio (o soci), imputandogli la totalità dei redditi e delle spese della società; vale a dire, come se la società non esistesse.
  • Allo stesso tempo, poiché considera che la società sia una mera simulazione e che, pertanto, non abbia svolto alcuna attività, restituisce i contributi pagati per l'IS.

Inoltre, in questi casi l'Agenzia delle Entrate può imporre una sanzione tra il 50 e il 150% sul contributo non versato.

Bene, la Corte Suprema ha stabilito che la base di calcolo di tale sanzione non è il contributo IRPEF non versato dal socio, ma la differenza tra tale contributo e il contributo dell'IS versato dalla società interposta rispetto agli stessi redditi.

 

La assisteremo nei procedimenti di ispezione di cui la sua azienda è oggetto e difenderemo i suoi interessi nei confronti dell'Agenzia delle Entrate.

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