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Dobbiamo nominare un supplente?

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Come evitare il blocco della società in caso di decesso dell'amministratore

Dobbiamo nominare un supplente?

Quando l'amministratore unico decede o cessa definitivamente dall'esercizio della sua carica per qualsiasi motivo, la società può rimanere improvvisamente inoperativa, poiché l'amministratore è colui che rappresenta la compagnia e agisce a suo nome.

Pertanto, quando la società rimane senza amministratore, possono verificarsi situazioni di blocco fino a quando l'assemblea dei soci non ne designa uno nuovo. Per evitarlo, la legge consente la nomina di un amministratore supplente, che sarà colui che occuperà la carica quando si verifichi una vacante anticipata nell'organo di amministrazione per qualsiasi causa (decesso, incapacità, dimissioni, ecc.). Tuttavia: deve essere verificato in precedenza che lo statuto non impedisca la nomina di supplenti.

Nel caso in cui sia possibile, l'assemblea generale sarà quella che designerà un amministratore supplente e può farlo in qualsiasi momento. Tuttavia, è consigliabile che la nomina di questo amministratore supplente —o supplenti, poiché possono essere diversi— avvenga nella stessa assemblea in cui viene nominato l'amministratore titolare o quando si rinnova la sua carica.

Inoltre, deve essere tenuto presente che:

  • Gli amministratori supplenti devono soddisfare i requisiti legali previsti per poter esercitare la carica (ad esempio, non si può nominare un minorenne).
  • Deve essere verificato nello statuto se è prevista l'esigenza di qualche requisito aggiuntivo (ad esempio, che il supplente sia socio).
  • Per quanto riguarda la vacante, deve verificarsi per qualsiasi causa (dimissioni, decesso, ecc.), ma non per il mero decorso del termine che sarebbe stato fissato per la carica di amministratore.

Per quanto riguarda la durata della carica del supplente, sarà la stessa prevista nello statuto per l'amministratore titolare. Tuttavia, quando lo statuto non dice nulla sulla durata della carica dell'amministratore titolare, la legge prevede che questa sia indefinita; pertanto, il supplente occuperà anche questa indefinitamente. Tuttavia: l'assemblea potrà destituirlo e concordare la nomina di un nuovo amministratore in qualsiasi momento.

 

I nostri professionisti la assisteranno in tutto ciò che riguarda sia la nomina e la cessazione degli amministratori titolari, sia dei supplenti, della sua società.

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