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Sanzioni esecutive

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Se la sua azienda non effettua un pagamento all'Agenzia delle Entrate entro il termine stabilito, dovrà affrontare una sanzione esecutiva. Come si calcola tale sanzione?

Sanzioni esecutive
Se la sua azienda lascia trascorrere il periodo volontario di pagamento di un'autoliquidazione presentata senza pagamento o di una liquidazione dell'Agenzia delle Entrate, inizia il cosiddetto “periodo esecutivo”. Ciò significa che l'Agenzia delle Entrate attiva la sua macchina di riscossione – tramite la procedura esecutiva – con l'obiettivo di riscuotere, potendo anche arrivare a pignorare beni. Per poter avviare tale procedura, è necessario che l'Agenzia delle Entrate le notifichi prima il provvedimento esecutivo, richiedendole il pagamento dell'importo dovuto.
In tale provvedimento, inoltre, l'Agenzia delle Entrate le richiederà una sanzione che dipenderà da quando verrà soddisfatta il debito:
  • La sanzione sarà del 10% se la sua azienda soddisfa il debito una volta notificato il provvedimento esecutivo e entro il nuovo termine concesso per il pagamento.
  • La sanzione sarà del 20%, più interessi di mora, se non effettua il pagamento entro quel nuovo termine concesso.
Il termine che l'Agenzia delle Entrate concede in questi casi per effettuare il pagamento e beneficiare di una sanzione solo del 10% è breve:
  • Se la sua azienda riceve il provvedimento tra il giorno 1 e il 15 di un mese specifico, il termine scadrà il giorno 20 di quello stesso mese.
  • Se lo riceve tra il giorno 16 e l'ultimo del mese, avrà tempo fino al giorno 5 del mese successivo.
Tuttavia, esiste la possibilità che la sua azienda debba soddisfare solo una sanzione del 5%: questo accadrà se effettua il pagamento dell'intero debito pendente prima che le venga notificato il provvedimento esecutivo . In tal caso, una volta effettuato il pagamento dell'intero debito, l'Agenzia delle Entrate invierà alla sua azienda la lettera di pagamento con la sanzione ridotta.
Si prega di notare che le sanzioni del 5,10 e 20% sono incompatibili tra loro e che si calcolano su tutto il debito non pagato nel periodo volontario. Pertanto, se decide di pagare il debito prima di ricevere il provvedimento esecutivo (per applicare solo la sanzione del 5%) o entro il termine del provvedimento (per applicare il 10%), effettui il pagamento dell'intero debito. Se effettua solo un pagamento parziale, non servirà a ridurre la sanzione.
Nel caso in cui non possa pagare l'intero debito, è meglio richiedere un rinvio (se lo richiede prima che l'Agenzia delle Entrate le invii il provvedimento esecutivo, le verrà richiesta solo la sanzione del 5%). I debiti in periodo esecutivo possono essere rinviati prima che l'Agenzia delle Entrate abbia notificato l'accordo di alienazione dei beni pignorati.
 
Se la sua azienda deve affrontare una liquidazione fiscale e non ha liquidità sufficiente, ci contatti. Analizzeremo le opzioni disponibili per rinviare il pagamento e così evitare sanzioni.

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